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COMUNICAZIONI ORDINE NAZIONALE
DL semplificazioni – Adempimenti per gli Ordini
30/07/2020
A fronte della pubblicazioni del DL 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. DL Semplificazioni) sulla GURI n. 178 del 16.7.2020, si segnala una norma di impatto per gli Ordini, efficace a partire dal 17 luglio 2020.
Il Decreto Legge, adeguando il testo vigente del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005), ha introdotto, all'art. 37, per i professionisti iscritti all’Albo l’obbligo del domicilio digitale, e cioè un indirizzo elettronico eletto presso
un servizio di posta elettronica certificata.
Nell’innovare il previgente testo del D.Lgs 82/2005, viene previsto che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell’Ordine di appartenenza, ed, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’Ordine commina la sanzione della sospensione dall’albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale. Occorre precisare che la sanzione della sospensione non ha natura disciplinare, ma meramente accertativa del mancato possesso del domicilio digitale, e viene pertanto irrogata dall'Ordine, il quale, una volta comminata, dovrà effettuare le comunicazioni di legge dell'avvenuta sospensione agli Enti ai quali viene trasmesso l’Albo ex art. 23 RD 2537/1925, alle stazioni appaltanti e agli enti dell’ambito provinciale di riferimento.
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