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Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'Interno 7 agosto 2012.
Come previsto dall’art. 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'Interno 7 agosto 2012, il Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco ha emanato il decreto n. 1 del 16/01/2023, che modifica la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni di cui al decreto del Ministro dell’Interno 7 agosto 2012, per esigenze di aggiornamento. Il decreto direttoriale in questione, incluso nella presente, reca in allegato la modulistica oggetto di modifica, da adottarsi obbligatoriamente a far data dall’1 marzo 2023.
Con riferimento al contenuto del decreto, le principali modifiche riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto. Con l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall’utenza. Adottando, infatti, una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l’importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione che preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all’approccio ingegneristico.
Si aggiunge che:
- l’implementazione della modulistica, coordinata con la struttura dell’applicativo PRINCE di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, consentirà un monitoraggio statistico più puntuale sull’applicazione del D.M. 3 agosto 2015 e delle relative RTV;
- è stato inoltre previsto l’inserimento di un riferimento (flag) per tener conto delle disposizioni dell’articolo 16 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 che prevede, sino al 31 dicembre 2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l’evasione delle valutazioni progetto di attività di cat. B o C del D.P.R. 151/2011 in caso di installazione di impianti fotovoltaici
Relativamente al modello Cert REI, si segnala che la modifica apportata, pur avendo carattere prettamente formale, si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.. A tale riguardo, si osserva che:
- in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato D.M. 16 febbraio 2007;
- resta inteso che in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato.
Si informa, infine, che i modelli sono già disponibili in formato editabile nell’apposita sezione dedicata alla modulistica (raggiungibile da Home → Servizi di Prevenzione Incendi → Modulistica) presente nel sito www.vigilfuoco.it.
Allegati: